Gestione dell'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Ultima modifica 2 marzo 2021

'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. E' parte integrante dell'anagrafe italiana e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi.

L’art. 5 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con cui effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 223/89, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazione rese. In particolare, l’Ufficiale d’Anagrafe provvederà ad effettuare le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle stesse e si riserverà di effettuare i controlli nei 45 giorni successivi. Trascorso tale termine senza che nessuna comunicazione sia pervenuta, la dichiarazioni si ritengono registrate.

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Si devono iscrivere all'A.I.R.E.:

  • i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all'estero;
  • le persone nate all'estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita;
  • le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all'estero.

L'iscrizione all'AIRE per nascita o per acquisizione di cittadinanza si avrà soltanto al momento in cui perverranno all'Ufficiale d'anagrafe gli estremi della trascrizione o della registrazione dei relativi atti.

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando l'apposito modello.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

Nel caso di dichiarazione di espatrio presentata al Comune, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque, entro 90 giorni dall'arrivo all'estero, al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.

Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero).

La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.

Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E. che intende rientrare definitivamente in Italia deve comunicare al Consolato l'intenzione di rientrare e una volta tornato in Italia, deve presentarsi al Comune per comunicare il trasferimento della residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. viene inoltre effettuata:

  • per immigrazione dall'estero in altro Comune della Repubblica;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni;
  • per perdita della cittadinanza;
  • per trasferimento nell'A.I.R.E. di altro Comune.

VARIAZIONE DATI DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Ogni cittadino italiano residente all'estero deve comunicare al competente Ufficio Consolare l'aggiornamento dei propri dati anagrafici:

  • il trasferimento della residenza o dell'abitazione;
  • le modifiche dello Stato civile (matrimoni, divorzi, nascite ecc.);
  • il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio;
  • ogni altra modifica anagrafica.

Documentazione: Domanda emigrazione per l'estero AIRE

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