Perdere un proprio caro

Ultima modifica 9 febbraio 2021

La denuncia di morte è obbligatoria per legge e deve essere resa entro 24 ore dal decesso all’Ufficio Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso. A seguito della dichiarazione di morte, l’ufficiale di Stato Civile provvede a formare l’atto di morte e al rilascio del permesso di seppellimento. L’ufficiale dello Stato Civile comunica il decesso all’Anagrafe del Comune per la cancellazione anagrafica, se il Comune di morte è diverso da quello di residenza viene inviato l’atto di morte al comune di residenza per la trascrizione. Il decesso infine viene annotato sull’atto di nascita dell’interessato.

Se il decesso avviene in casa:

  • occorre chiamare il medico curante o la guardia medica (118) per l'accertamento delle cause di morte e la redazione del certificato medico relativo;
  • contattare un'agenzia di Onoranze Funebri;
  • provvedere a denunciare il decesso all'Ufficio di Stato Civile entro le successive 24 ore.

Se il decesso avviene in ospedale o in casa protetta:

  • alle certificazioni sanitarie provvede la Direzione Ospedaliera o della casa protetta che le trasmetterà direttamente all'Ufficio Stato Civile del Comune;
  • contattare un'agenzia di Onoranze Funebri;

Se il decesso avviene per morte violenta, morte improvvisa per strada, in luoghi pubblici o in caso di ritrovamento di persone che vivono sole:

  • è necessario avvertire l'Autorità Giudiziaria chiamando il 113 o 112 la quale, dopo gli accertamenti di legge darà disposizione per la rimozione della salma;
  • prendere contatti con l'agenzia di Onoranze Funebri (in caso di necessità, le forze dell'ordine contatteranno un'impresa di Onoranze Funebri autorizzata dall'Amministrazione comunale) e comunicare l'avvenuto decesso all'ufficio di Stato Civile/Polizia mortuaria per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Dopo aver presentato denuncia di morte, è possibile fissare la data, l’ora del funerale e del trasporto in un cimitero comunale o fuori Comune, scegliere la forma di sepoltura della persona deceduta: a tali incombenze può provvedere direttamente un parente o, più comunemente, un’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre, munita di delega della famiglia del defunto.